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R.D. 29/04/1915 n. 573Art. 23. Nei nuovi centri abitati, e negli ampliamenti degli odierni, dipendenti o no gli uni e gli altri da piani regolatori, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti sono obbligatorie le seguenti norme a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri. negli abitati aventi popo lazione agglomerata inferiore ai 10.000 abitanti, il Prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente esser approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8. nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6 b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 10, le nuove case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa; 1 - diminuita di metri 2 quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a metri 10; 2 - diminuita di m. 1 quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di m. 8; 3 - aumentata invece di m. 2 quando si tratti di strade lungo le quali non può fabbricarsi che da un sol lato c) qualora si vogliano costruire edifizi di altezza superiore a quelle stabilite dai predetti comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza d) per gli edifizi di altezza superiore ai 10 metri nella parte fronteggiante strade o aree destinate al pubblico passaggio, è prescritta una zona d'isolamento o di rispetto, per una larghezza non minore della loro altezza, quando le disposizioni precedenti non ne prescrivano una maggiore. Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada, o dell'area destinata al pubblico passaggio. La larghezza della detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edifizio e su di essa si possono anche costruire fabbricati di altezza non superiore ai 10 metri, purchè non siano mai destinati ad uso di abitazione e) tolto il caso previsto al precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifizi vicini deve essere almeno di 5 metri purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio. Qualora detta area sia aperta al pubblico passaggio dovrà essere la sua larghezza uguale a quella prescritta per le strade dal precedente comma a f) chi esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di m. 2,50, il vicino o dovrà tenersi alla prescritta distanza di m. 5 dalla fabbrica predetta, oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe a occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edifizio fino al confine. Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strada e come intervalli di isolamento, in rispetto unicamente a ciascuno edifizio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi e destinate a giardini, a cortile esterno, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico o create con terrazzamento, le quali aree si trovino lungo le fronti del fabbricato. Sono considerati come ampliamenti di centri abitati anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri abitati, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti, adiacentemente a fabbricati esistenti. Art. 24. Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezze maggiori della larghezza stradale diminuita di 1 metro, ove la strada sia larga almeno m. 6. Nel caso di minori larghezze stradali o qualora si vogliano costruire edifizi di altezza maggiore, si applicano le disposizioni dei comma c e d del presente art. 23. Per le costruzioni non prospicienti strade o zone destinate al pubblico passaggio si applicano le disposizioni dei comma c e f dello stesso articolo 23. Art. 25. Sono vietate a) le sopraelevazioni degli edifizi esistenti, quando questi abbiano raggiunta e superata l'altezza di 10 metri, o quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente b) i lavori di ampliamento di edifizi, la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dal- l'art. 23 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a m. 2,75 d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa gravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie al- le medesime. Art. 26. Nei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifizi da costruire nei comuni colpiti dal terremoto si debbono considerare; 1 - le azioni statiche dovute al peso proprio e al sopraccarico quando ha ca rattere fisso o di lunga permanenza, aumentate del 50 % che si suppone rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie; 2 - le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandolo con accelerazioni, applicate orizzontalmente alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione. I rapporti fra le forze orizzontali da introdurre convenzionalmente nei calcoli ed i corrispondenti pesi debbono essere uguali a: un ottavo per il piano terreno degli edifizi che al piano di gronda non siano più alti di m. 10; un sesto per il piano superiore di detti edifizi e per quelli di altezza maggiore. TITOLO II Ricostruzioni Art. 27. Le ricostruzioni totali o parziali, sul sito anteriormente occupato dagli edifizi che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti. Art. 28. tolto il caso dell'esistenza del piano regolatore o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente art. 27 possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezza minore di quelle prescritte al precedente art. 23 purchè non inferiori a m. 4. Tali edifizi debbono avere un'altezza non superiore alla larghezza della strada sulla quale prospettano ed in ogni caso non superiore a m. 10, con un numero di piani non maggiore di due. Ove la larghezza della strada sia inferiore a m. 4, l'edifizio deve ricostruirsi in ritiro di quanto è necessario per ottenere la larghezza stessa. Art. 29. Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono es- sere ridotte alle condizioni stabilite dall'articolo 5. TITOLO III Riparazioni Art. 30. Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti. Art. 31. Le volte esistenti negli edifizi da riparare sono tollerate a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate sui muri lesionati o strapiombati, e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte con l'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani. Art. 32. Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo i e specialmente si debbono: 1 - sostituire le scale in muratura e a sbalzo con scale di legno, di ferro o di cemento armato o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gradini pog giano su due muri; 2 - rendere i tetti non spingenti con l'apposizione di opportune catene; 3 - ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli art. 7 e 19 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto. L'altezza di tali edifizi deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3 meno che le loro condizioni statistiche consentano un'altezza maggiore giudizio dell'ufficio del genio civile. Art. 33. Per le riparazioni degli edifizi di carattere nazionale, in ispecie per valore artistico, storico ed archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3. Art. 34. Sono vietate le riparazioni degli edifizi le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite al- l'art. 5. Art. 35. Gli edifizi lesionati e non costruiti con sistema intelaiato o baraccato, elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti se le loro condizioni statiche lo richiedano a norma del precedente art. 32, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di legno, di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edifizio e rilegati fra di loro da cinture al piano della risega di fondazione ed a quelli del solaio e della gronda, in modo da forma- re una ingabbiatura esterna. I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edifizio ed a distanza non maggiore di m. 5 l'uno dall'altro. Art. 36. le murature comunque lesionate che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi dall'art. 6, nonchè quelle in cui si nota fissuramento diffuso debbono essere demolite. Quelle semplicemente lesionate che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto è prescritto all'art. 35, debbono venire riparata, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana. È vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri. Art. 37. Gli edifizi di cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata. Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura. Art. 38. Nel caso di edifizi non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per la parte da ricostruirsi, la cui altezza deve essere uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 28. TITOLO IV Norme igieniche Art. 39. Nelle costruzioni, ricostruzioni, o possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agosto 1907 n. 636 (t. u.). L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore a m. 2,75. Art. 40. Nella costruzione degli edifizi scolastici dovranno osservarsi oltre le prescrizioni del presente regolamento, anche le norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 11 gennaio 1912 n. 12. TITOLO Sanzioni, azioni, procedimenti Art. 41. Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio del genio civile competente almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori e assuntori dell'opera, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza e il sistema costruttivo che si vuole adottare. Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del genio civile competente e del sindaco, quest'ultima per quanto riguarda unicamente l'osservanza dei regolamenti locali. |
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